Associazione Cascine Aperte ONLUS

Nel mese di Febbraio 2008 è nata la Associazione "Cascine Aperte Onlus". L'associazione nasce dalla pluriennale esperienza del Comitato spontaneo che in questi anni ha già raggiunto importanti obiettivi. Un ruolo fondamentale nel promuovere la costituzione dell'associazione lo hanno avuto i soci fondatori che nello Statuto hanno formalizzato finalità e obiettivi.
Ai fondatori si possono associare tutti coloro che credono nelle iniziative di solidarietà sostenute dall'Associazione.

Associazione Cascine Aperte Onlus
Organi Sociali
Consiglio Direttivo  Altri Soci Fondatori
Giorgio GrossoPresidente Enrico Carnino
Giuseppe GarinoVicepresidente Giampaolo Carnino
Carlo Chino Tesoriere Giampiero Nigro
Ettore Bergero  Walter Pelassa
Stefano Camilla  Claudio Gai
Olga Carnino  Gianfranco Garino
Gianfranco Carnino  Giorgio Quaglia
Giovanni Destefanis  Salvatore Mariella
Francesco Grandi  Pier Carlo Sacchi
Mario Grandi  Pietro De Grandis
   Giuseppe Tassillo
Collegio Sindacale  Giovanni Gemetto
Lorenzo Calcia  Enrico Boschi
Silvio Cerutti   
Luigi Grandi   
Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita una Associazione denominata "Cascine Aperte Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L'Associazione ha sede legale a Grugliasco, via Moncalieri 8. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia su delibera del Consiglio Direttivo.
E' fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 14.

TITOLO II
FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 3 - Finalità istituzionali
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia - in Italia ed in ogni parte del mondo. L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà stipulare accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge, con esclusione in modo tassativo di ogni scopo di lucro.

Art. 4 - Attività
L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

  • intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
  • promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
  • promuove o organizza occasionalmente campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
  • costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
  • conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al solo fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi escludendo qualsiasi scopo di lucro;
  • produce materiale divulgativo delle proprie attività e scopi al fine di promuovere l'attività istituzionale al solo scopo di promuovere la propria attività istituzionale senza fine lucrativo;
  • svolge attività di sensibilizzazione e comunicazione a favore di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di incontri, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo, a titolo esclusivamente gratuito.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III
I SOCI

Art. 5 - I soci
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata presentata da almeno due membri in carica del Consiglio Direttivo, vengano ammessi dall'Assemblea. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea dei soci.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio Sindacale - se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci
L'assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero e può riunirsi validamente anche in audio/video conferenza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, o da terzi che non siano membri del Consiglio Direttivo o membri del Collegio Sindacale o dipendenti dell'Associazione. Tuttavia nessuno può rappresentare più di un associato.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, o per lo scioglimento dell'Associazione, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno il 70% degli associati.
L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

  1. all'approvazione del bilancio;
  2. all'ammissione ed esclusione dei soci;
  3. alla nomina del Consiglio Direttivo;
  4. alla nomina del Collegio Sindacale;
  5. all'approvazione e alla modificazione dello statuto;
  6. all'approvazione del piano strategico pluriennale;
  7. ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di almeno il 10% degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione.
Tutti i membri degli organi dell'Associazione possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici.
I suoi membri sono nominati dall'assemblea dei soci e scelti sia tra gli stessi associati che fuori dall'Associazione.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un vice Presidente ed un Tesoriere, che ha il compito di assistere la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
La sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.
Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.
Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

  1. definire la missione dell'Associazione;
  2. impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la missione;
  3. assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
  4. curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
  5. garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
  6. promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
  7. curare la strutturazione organizzativa ed il relativo organigramma dell'Associazione;
  8. curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  9. determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  10. proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti il Collegio Sindacale;
  11. promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il consiglio può riunirsi anche in audio o audio/video conferenza.
IlConsiglio può designare al proprio interno un Comitato esecutivo, composto al massimo da cinque membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possono essere anche estranei al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'Associazione designando un esterno al Consiglio oppure dando la delega per la gestione dell'Associazione ad uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione.

Art. 10 - Il Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.
I componenti del Collegio Sindacale se nominati durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.
Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale, se nominato, rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.
I componenti del Collegio Sindacale, se nominati, possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12 - Patrimonio
Il patrimonio è formato:

  1. dal patrimonio iniziale;
  2. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
  3. dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
  4. dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
  5. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
  6. da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
  7. da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
  8. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
  9. da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
  10. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.
E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 13 - Esercizio Finanziario
La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dall'art. 27 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente la medesima finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, come richiesto dall'art. 28 comma 4 lettera b) e c) Legge n. 49/87.

Art. 15 - Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.